L’addizionale comunale all’IRPEF è disciplinata nell’ordinamento giuridico dall’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L’addizionale all’IRPEF spetta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale.
Scadenze e modalità di pagamento
Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
ACCONTO:
L’acconto dell’addizionale è calcolato in misura pari al trenta per cento dell’addizionale complessivamente determinata applicando l’aliquota al reddito imponibile dell’anno precedente.
E’ possibile effettuare il versamento di un acconto inferiore a quello determinato con riferimento all’anno precedente, oppure non effettuarlo, se il contribuente ritiene che non dovrà l’imposta per l’anno cui si riferisce l’acconto a causa del sostenimento di oneri ovvero della produzione di un reddito inferiore a quello dell’anno precedente.
Ai fini del calcolo dell’acconto il contribuente o il sostituto d’imposta assume la misura di aliquota deliberata per l’anno di imposta.
Se la delibera di determinazione dell’aliquota è pubblicata entro il 15 febbraio dell’anno di imposta si definisce l’acconto con la misura deliberata.
Se la pubblicazione ha avuto luogo successivamente al 15 febbraio dell’anno di imposta l’acconto è determinato con la misura di aliquota già in vigore nell’anno antecedente.
Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l’acconto dell’addizionale è determinato dai sostituti d’imposta e trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
SALDO:
Per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49-50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di rate pari a undici, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.