Il presupposto dell’imposta è il possesso di:
- immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
- aree edificabili
- terreni agricoli (esenti i coltivatori diretti)
(Legge 160/2019, art. 1, comma 740)
I soggetti passivi sono:
- il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. l’usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto d’uso e di abitazione)
- il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
- il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto
- il concessionario di aree demaniali
- l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (quali portineria e parti comuni edificio).
(Legge 160/2019, art. 1, comma 768)
Iscritti AIRE
Dall’anno 2020, non è più assimilato all’abitazione principale l’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE e già pensionato nel paese di residenza).
Dall’anno 2021, l’IMU è dovuta nella misura della metà solo per una sola unità immobiliare, che deve essere registrata ad uso abitativo, non essere locata o data in comodato d’uso. Per poter usufruire della riduzione, l’immobile deve, inoltre, essere situato in Italia e posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. La riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la dichiarazione IMU, aggiungendo la nota: “percettore di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia”, con indicazione dello Stato convenzionato.
Indicazioni in materia di comodato d’uso gratuito ai sensi dell’Art. 1, c. 10 L. 208/2015:
Alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:
– l’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– il contratto di comodato sia registrato;
– il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l´immobile concesso in comodato;
– il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all´immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Secondo il MEF, laddove la norma richiede che il comodante possieda “un solo immobile” in Italia, la stessa deve intendersi riferita all´immobile ad uso abitativo (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2019).