In conseguenza dello stato di emergenza da COVID-19, sono state previste esenzioni diversificate.
Esenzioni 2021
Sono esenti dal pagamento della prima rata di acconto 2021:
- stabilimenti balneari, termali
- agriturismi
- alberghi
- ostelli della gioventù
- affittacamere
- bed & breakfast
- residence
- campeggi
- capannoni usati per allestimenti fieristici
- discoteche
- sale da ballo.
Il decreto legge “Sostegni” D.L. 41/2021 ha ampliato l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 a soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabili nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.
Sono esclusi dall’esenzione gli enti pubblici, i soggetti previsti dall’articolo 162-bis del Tuir e coloro che hanno registrato fatturato/compenso superiore a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020. Inoltre dovrà essere stato registrato un decremento di almeno il 30 per cento rispetto al 2019 (fatte salve le attività iniziate dopo il 1° gennaio 2019).
Per gli anni 2021 e 2022 non è dovuta l’IMU anche per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e destinati a spettacoli cinematografici, teatri,sale dedicate a concerti e spettacoli.
Per poter usufruire dell’esenzione è necessario vi sia coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività e che i possessori degli immobili presentino la dichiarazione Imu 2021 entro il 30 giugno 2022, barrando la casella “esente” e indicando:
- riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è usufruito dell’esenzione
- periodo di esenzione
- partita IVA ed il codice ATECO dell’attività svolta (nelle annotazioni)
Ai sensi dell’art.4-ter, D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione dal versamento dell’IMU per l’anno 2021, relativa al suddetto fabbricato.
L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile concesso in locazione ad uso abitativo che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 31 dicembre 2021. I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.
Per avere diritto alle suddette esenzioni occorre presentare la Dichiarazione di variazione IMU 2021 entro il 30/06/2022.
Esenzioni 2020
Prima rata Imu 2020
Il Decreto Rilancio ha stabilito che la prima rata IMU 2020 non è dovuta per gli immobili utilizzati per attività di turismo e/o di spettacolo.
Seconda rata Imu 2020
I settori del turismo e dello spettacolo sono esenti anche dalla seconda rata IMU 2020, come stabilito dal Decreto Legge di agosto 2020, con l’aggiunta di ulteriori categorie di esenzione.
La seconda rata IMU 2020, inoltre, non è dovuta per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano attività che hanno subito effetti connessi all’emergenza sanitaria COVID-19, in base a quanto stabilito dal Decreto Ristori. I codici Ateco, indicati nel decreto individuano le categorie interessate.
Condizione per l’esonero è che i gestori delle attività esercitate nell’immobile siano anche proprietari, titolari di un diritto reale di godimento, utilizzatori in forza di un contratto di leasing o concessionari di beni demaniali.
Non è necessario presentare la dichiarazione IMU per il riconoscimento dell’esonero.
Riferimenti normativi:
– Decreto Legge n. 41/2021 “Sostegni”
– Legge 178/2020 – Legge di Bilancio per il 2021
– Legge n. 126/2020 art. 78
– Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77, art. 177
– Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, art. 78, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020
– Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 9
– Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020, art. 8