Il Comune di San Rocco al Porto si impegna ad assicurare il diritto di accesso così come disciplinato dalle norme vigenti.
Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità di esercizio del diritto di:
- accesso documentale (artt. 22 ss., L. n. 241/1990 e s.m.i.);
- accesso civico (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);
- accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).
Alcune definizioni:
ACCESSO DOCUMENTALE
E’ il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi
ACCESSO CIVICO
E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è stata omessa la loro pubblicazione, prevista dalla normativa vigente
ACCESSO GENERALIZZATO
E’ i l diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i
CONTROINTERESSATI ALL’ACCESSO DOCUMENTALE
Sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. I soggetti controinteressati devono essere individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi;
CONTROINTERESSATI ALL’ACCESSO GENERALIZZATO:
Sono tutti i soggetti che subirebbero un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i.;
INTERESSATIO ALL’ACCESSO DOCUMENTALE:
Sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici collettivi o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso
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