La tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico (art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010).
L’art. 3 della legge n. 136/2010 prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.
La disposizione è entrata in vigore il 7 settembre 2010 ed è stata successivamente modificata ed integrata (anche con norme di interpretazione autentica) dal d.l. n. 187/2010 e dalla legge di conversione dello stesso, la n. 217/2010.
L’ambito di applicazione oggettivo ed esclusioni.
La disposizione configura una serie di obblighi finalizzati a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nei quali siano impegnate risorse pubbliche, individuando principalmente:
a) gli appalti e le altre tipologie contrattuali relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture (risultando pertanto comprese le concessioni di lavori e servizi, nonché gli affidamenti in economia);
b) le forme di contribuzione pubblica (anche in tal caso con definizione latamente intesa).
Faq sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture