Questa sezione risponde:
a quanto previsto dall’art.21 comma 1 della legge n. 69 del 18/06/2009 che impone che tutte le pubbliche amminitrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale.
a quanto previsto dall’art. 40 bis comma 4 del D.Lgs. n.165/2001:
Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. .
a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009:
Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10;
c) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all’articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Indicatore di tempestività dei pagamenti.
L’art. 23 – comma 5 della legge 18 giugno 2009 n. 69, stabilisce che, al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 01/01/2009 ogni amministrazione determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.
Va considerato che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto interministeriale, previsto dal comma 6 del sopraccitato art. 23, con il quale saranno definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a).
- Adeguamento ordinamento
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- Contrattazione decentrata: adempimenti art. 67 L. 133/2008
- Retribuzione e curriculum Segretario comunale
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- Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
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